Comuni Italiani Art. 59 - Competenza della Giunta. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo IV - Organi del Comune di Messina
Capo II - Giunta Comunale
Art. 59 - Competenza della Giunta
1. La giunta:
- adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro del documento programmatico presentato dal sindaco di cui al comma 7 dell'art.7 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale;
- adotta gli atti esecutivi delle deliberazioni del consiglio;
- delibera i progetti di intervento determinando le aree operative riservate alla gestione dei dirigenti;
- predispone i documenti programmatici da sottoporre alla deliberazione del consiglio e li presenta al preventivo esame della competente commissione consiliare;
- delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
- adotta gli atti di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente sulla base dei programmi approvati dal consiglio;
- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla Regione siciliana con legge 11/12/1991, n.48, dalla legge REgionale del 26 agosto 1992 n.7 e dall'ordinamento degli enti locali e dallo statuto.

2. La giunta entro 10 giorni dalla loro adozione, può, con delibera congruamente motivata e acquisiti i prescritti pareri, annullare per motivi di legittimità gli atti emanati dal segretario o dai dirigenti.

3. Le deliberazioni di annullamento di cui al comma precedente, devono essere inviate dalla giunta all'organo di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 della legge Regionale 3/12/91, n.44.

4. Analogamente la giunta deve provvedere ad inviare all'organo di controllo, ai sensi della citata norma, le deliberazioni con le quali essa pronuncia l'annullamento degli atti dei consigli e dei presidenti dei consigli circoscrizionali, nonchè degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni, nei casi e nei modi stabiliti rispettivamente dal presente statuto, dal regolamento del decentramento, dagli statuti delle aziende e dagli atti costitutivi delle istituzioni.

5. Le deliberazioni sulle cui proposte sia intervenuto il parere contrario in ordine alla regolarità tecnica o contabile o alla legittimità, sono inviate all'organo di controllo.

 
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