Comuni Italiani Art. 60 - Esercizio delle Funzioni. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo IV - Organi del Comune di Messina
Capo II - Giunta Comunale
Art. 60 - Esercizio delle Funzioni
1. La giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. è presieduta dal sindaco o, in sua assenza, dal vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore più anziano di età.

3. La giunta si può riunire nella sede di ciascuna circoscrizione, d'intesa con il rispettivo consiglio circoscrizionale, per esaminare le questioni che richiedono interventi coordinati.

4. L'esercizio delle potestà attribuite alla giunta è collegiale è collegiale ede a tale esercizio gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto.

5. L'elenco delle deliberazioni adottate è trasmesso ai consiglieri nei termini previsti dalla legge.

6. Il sindaco, anche su richiesta degli assessori, può sentire esperti per la discussione di specifici argomenti.

 
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