| 1. Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune puù procedere, nei limiti e secondo i principi stabiliti dalla legge, alla costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia di gestione e di bilancio. 2. Ogni azienda ha un proprio statuto ed i propri regolamenti, deliberati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 3. Lo statuto predetto deve prevedere il principio della unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, e quelli di gestione e responsabilità che sono attribuiti ai dirigenti. |