Comuni Italiani Art. 99 - Organi delle Aziende Speciali. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo VI - Servizi Pubblici Comunali
Capo II - Aziende Speciali ed Istituzioni
Art. 99 - Organi delle Aziende Speciali
1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

2. Il consiglio comunale elegge in unica seduta con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in votazioni separate ed a scrutinio segreto, il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, in numero pari non inferiore a quattro e non superiore ad otto, scegliendoli fra persone in possesso dei requisiti di elegibilità a consigliere comunale.

3. I criteri di scelta tengono conto in via prioritaria dell'esperienza amministrativa e gestionale, documentati dai curriculum degli aspiranti.

4. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione dei componenti cessati dall'incarico nel corso del mandato.

5. Non possono essere eletti i consiglieri comunali e circoscrizionali, i revisori dei conti, i dipendenti del Comune o di altri enti o aziende speciali comunali.

6. Il direttore dell'azienda speciale, cui spetta la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato dalla giunta comunale in seguito a concorso pubblico, con contratto a termine di diritto privato.

7. Lo statuto dell'azienda deve prevedere i requisiti e le modalità di assunzione del direttore.

 
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