Comuni Italiani Art. 8 - Referendum Consultivo. Statuto Comunale di Pordenone (Provincia di Pordenone - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini pordenonesi

Statuto Comune di Pordenone

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo II - Forme Associative: Riunioni, Assemblee, Consultazioni
Art. 8 - Referendum Consultivo
1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio comunale, con esclusione di quelle riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

2. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità del referendum, nonché la costituzione di una commissione di garanti, composta da non più di 5 membri, con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.

3. Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In tal caso il Sindaco provvede all'indizione del referendum entro tre mesi.

4. La procedura per il referendum può essere, altresì, avviata da 40 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta di ammissibilità preventiva dei quesiti da sottoporre alla commissione dei garanti. La successiva richiesta di referendum, con sottoscrizione autenticata di almeno 1.500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, viene dichiarata ricevibile dalla commissione dei garanti. Entro tre mesi dalla dichiarazione di ricevibilità il Sindaco procede all'indizione del referendum. Su parere conforme della commissione dei garanti, il Sindaco non provvede all'indizione del referendum qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

5. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili.

6. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

8. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per 10 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.

9. La pubblicità data alla consultazione, secondo i criteri stabiliti nel regolamento, sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.

10. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale. La consultazione è valida se hanno partecipato al voto almeno 5000 elettori.

11. Il quesito sottoposto è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei partecipanti al voto. In tal caso il Sindaco propone al Consiglio comunale, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

 
Altri Articoli:
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Art. 7 - Consultazioni
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