Comuni Italiani Art. 21 - Dimissioni, Decadenza e Sospensione. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo IV - Difensore Civico
Art. 21 - Dimissioni, Decadenza e Sospensione
1.Qualora il difensore civico si dimetta o decada per sopravvenute cause di incompatibilità o ineleggibilità, si applicano le procedure e le modalità dell'art. 19 per l'elezione di un nuovo difensore civico.

2.Qualora il difensore civico si renda autore di gravi inadempienze ai doveri del proprio Ufficio, il consiglio comunale, previa contestazione scritta degli addebiti, può deliberarne la decadenza con provvedimento motivato assunto con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Intervento e Poteri del Difensore Civico
Art. 20 - Durata della Carica e Compenso
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