Comuni Italiani Art. 41 - Struttura dell'Ente. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo VI - Uffici e Personale
Art. 41 - Struttura dell'Ente
1.L'ordinamento strutturale del comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strutturali e di supporto.

2. La dotazione organica del personale si articola per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzativi ai compiti e programmi dell'ente.

3.La ripartizione del personale tra i diversi settori - macrounità organizzative contenenti un insieme di servizi - viene stabilita dalla giunta in funzione delle attribuzioni e compiti agli stessi assegnati, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio comunale.

4.Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascun settore del comune sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie categorie e profili previsti dalla dotazione organica del personale.

5.Ad ogni settore è preposto un dirigente che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati allo stesso.

6.In via ordinaria i settori sono, a loro volta, articolati in unità organizzative specializzate (uffici, servizi, staff ecc.) alle quali è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle stesse unità organizzative specializzate. Ove il responsabile non esiste o sia impedito, le unità dipendono direttamente dal dirigente del settore.

7.Ad ogni dirigente di settore e ad ogni responsabile di unità organizzativa specializzata deve essere garantita l'autonomia organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

8.L'assegnazione del personale di ogni settore alle unità organizzative specializzate è disposta dal dirigente dell'unità stessa, sentiti i responsabili interessati.

9.Nei limiti della capacità di bilancio e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione, dei profili professionali e delle categorie professionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà - tra l'altro - le variazioni all'organigramma, l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative, nonché la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

10.Ove sia ritenuto opportuno o necessario, per progetti o programmi determinati possono essere costituiti gruppi di studio, ricerca o lavoro, anche accorpando diverse unità organizzative, attribuendo al personale mansioni ed attività, in base alla capacità, alle competenze ed agli istituti economici vigenti, anche a prescindere dalle mansioni svolte e dal profilo professionale, ma nel rispetto della posizione funzionale del dipendente. Le modalità di realizzazione sono definite dal regolamento di organizzazione.

11.Il comune, nella tutela dei propri diritti e interessi, assume il patrocinio legale dei dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente.

 
Altri Articoli:
Art. 42 - Il Direttore Generale
Art. 40 - Ordinamento degli Uffici
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