Comuni Italiani Art. 43 - Segretario Generale: Stato Giuridico e Funzioni. Statuto Comunale di Lodi (Provincia di Lodi - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini lodigiani

Statuto Comune di Lodi

Capo VI - Uffici e Personale
Art. 43 - Segretario Generale: Stato Giuridico e Funzioni
1.Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge.

2.Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco - da cui dipende funzionalmente - ed in conformità delle norme regolamentari, svolge le funzioni previste dalla normativa vigente. In particolare il segretario:
a) può rogare, nell'esclusivo interesse - dell'amministrazione comunale, gli atti e i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di cose e di opere, concessioni e ciò secondo i termini e le modalità stabiliti dal relativo regolamento;
b) può presiedere le commissioni concorsuali per l'assunzione dei dirigenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3.Il segretario, nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento, agisce nel rispetto delle competenze e responsabilità attribuite ai dirigenti delle unità organizzativi dell'ente.

4.Il segretario esercita tutte le altre funzioni a lui espressamente demandate dalle normative vigenti. Adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze. Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

 
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