Comuni Italiani Art. 6 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Rimini (Provincia di Rimini - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini riminesi

Statuto Comune di Rimini

Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione
Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 6 - Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

2. I Consiglieri hanno il diritto:
a) di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale;
b) di intervento nella discussione, di emendamento e di voto;
c) di ottenere informazioni sull'attività del Comune, sulla gestione dei pubblici servizi, sull'andamento delle Aziende Speciali, nonché sugli enti e società cui il Comune partecipa o controlla. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge;
d) di ottenere un' adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio attuata, di norma, col deposito degli atti nei termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali, nei casi di astensione previsti dal T.U.E.L., hanno l'obbligo di assentarsi durante la discussione e votazione delle deliberazioni sottoposte al Consiglio.

4. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione dalla carica e la surroga del Consigliere Comunale sono disciplinate dal T.U.E.L.

5. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni nelle quali vengono nominati. Per tale attività viene riconosciuto al Consigliere un gettone di presenza o in alternativa, a sua scelta, un'indennità di funzione.

6. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale devono informare il Presidente del Consiglio Comunale per la giustificazione dell'assenza.

6/bis. La giustificazione va data per iscritto e può essere fornita anche in data successiva a quella della seduta ove il Consigliere è risultato assente e comunque entro il termine di sette giorni e anche dopo la notifica della proposta di decadenza o durante la discussione in aula.

7. Nei confronti di quei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano ininterrottamente per almeno otto sedute consecutive alle sedute del Consiglio, viene avviata dal Presidente del Consiglio la procedura di decadenza entro dieci giorni dall'accertamento.

8. Verificata la condizione di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio Comunale, entro dieci giorni, dispone la notifica della proposta di decadenza all'interessato, il quale può presentare controdeduzioni nei dieci giorni successivi. Trascorso il termine, l'argomento dovrà essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

9. L' eventuale decadenza è pronunciata con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, su proposta del Presidente del Consiglio. Qualora non venga approvata o respinta con la maggioranza qualificata, verrà reiteratamente proposta al Consiglio.

10. I Consiglieri Comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e a dichiarare la loro appartenenza a qualsiasi associazione, con comunicazioni da inviarsi al Sindaco che provvede a renderle pubbliche nelle stesse forme adottate per la situazione patrimoniale.

11. Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale deve essere accompagnato dalla presentazione del bilancio preventivo delle spese elettorali cui le liste e i candidati intendono vincolarsi da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all'Albo Pretorio. Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dall'art. 11, comma 1, legge 10 dicembre 1993 n. 515. Il bilancio preventivo deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sino al termine di pubblicazione del rendiconto. Il rendiconto delle spese elettorali deve essere presentato a cura dei candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, alla Segreteria Comunale, entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, esso deve restare pubblicato all'Albo Pretorio per quarantacinque giorni.

 
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