Art. 40 - Partecipazione a Enti ed a Società. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi
Statuto Comune di Arignano
Titolo III - Servizi
Art. 40 - Partecipazione a Enti ed a Società
1. Il Consiglio Comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi, appositamente costituiti, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Al di fuori del caso di cui al comma 1, il Consiglio può disporre la partecipazione dell'ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.
3. Il Consiglio Comunale può altresì disporre la partecipazione dell'ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguono finalità di interesse comunale.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce le modalità con le quali viene assicurato il rapporto tra l'autonomo svolgimento del mandato e gli indirizzi del Comune.