Art. 41 - Autonomia Impositiva e Finanziaria. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi
Statuto Comune di Arignano
Titolo IV - Gestione Economico-Finanziaria e Controllo Interno
Art. 41 - Autonomia Impositiva e Finanziaria
1. Il Comune esercita la propria autonomia impositiva nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L. 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente). Attiva il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispirando a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi. Distribuisce il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
2. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
3. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.