Art. 68 - Ambito dell'Intervento. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi
Statuto Comune di Arignano
Titolo VI - Partecipazione Popolare Capo III - Il Difensore Civico
Art. 68 - Ambito dell'Intervento
1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, gli enti da essa dipendenti, affinchè i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
2. I Consiglieri Comunali non possono proporre istanze al difensore civico, su materie attinenti alle loro funzioni istituzionali.
3. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.
4. Il difensore civico può intervenire d'ufficio ogni qual volta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.
5. Nell'ambito della normativa vigente, il Difensore Civico controlla le deliberazioni di Giunta e di Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate.