Art. 69 - Poteri. Statuto Comunale di Arignano (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini arignanesi
Statuto Comune di Arignano
Titolo VI - Partecipazione Popolare Capo III - Il Difensore Civico
Art. 69 - Poteri
1. Il difensore civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, e convocare il responsabile dell'ufficio competente, previo interessamento del Segretario Comunale, al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti.
2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
3. Ove il difensore civico incontri difficoltà od ostacoli al suo operare, ed egli ritenga di attribuirne la responsabilità di ciò alla condotta di taluni impiegati o Dirigenti dell'amministrazione, egli ne riferisce immediatamente al Sindaco.
4. Ove il difensore civico ravvisi, nella condotta di taluni impiegati o Dirigenti dell'amministrazione o di enti da essa dipendenti, fatti costituenti illecito disciplinare, ne riferisce immediatamente all'organo responsabile che è tenuto a promuovere l'azione disciplinare a mente di legge.