Art. 21 - Elezione e Prerogative. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte I - Organizzazione Istituzionale Titolo I - Organi del Comune
Art. 21 - Elezione e Prerogative
1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con provvedimento del Sindaco comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.
4. La legge disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti l'organo e prevede gli istituti della decadenza e della revoca.