Art. 22 - Composizione. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte I - Organizzazione Istituzionale Titolo I - Organi del Comune
Art. 22 - Composizione
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero minimo di cinque assessori ad un massimo di sette assessori. La determinazione del numero compete al Sindaco. Un assessore è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; potrà, tuttavia, essere nominato un Assessore esterno al Consiglio, purchè dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. L'Assessore esterno deve partecipare alle sedute del Consiglio e può intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.
4. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.