Art. 28 - Attribuzioni di Organizzazione. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte I - Organizzazione Istituzionale Titolo I - Organi del Comune
Art. 28 - Attribuzioni di Organizzazione
1. Il Sindaco: - convoca e presiede la Giunta, stabilendo gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno; - riceve le interrogazioni assegnandole, se del caso, agli Assessori competenti per materia; - riceve le dimissioni degli Assessori; - ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo; - autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario Generale; - presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'Ente - di tutte le deleghe rilasciate, non aventi carattere temporaneo, deve essere data comunicazione al Consiglio.