Art. 29 - Attribuzioni per I Servizi Statali. Statuto Comunale di Avigliana (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini aviglianesi
Statuto Comune di Avigliana
Parte I - Organizzazione Istituzionale Titolo I - Organi del Comune
Art. 29 - Attribuzioni per I Servizi Statali
1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni per i servizi statali: - sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune; - sovrintendere, tenendo informato il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico; - adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme; - emanare, per quanto di propria competenza, atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, sanità ed igiene, edilizia e salvaguardia ambientale; - delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, Segretario Generale e funzionari apicali; - delegare ai Consiglieri comunali incarichi specifici; - informare la popolazione su situazioni di pericolo in caso di calamità naturali.