Art. 27 - Composizione della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini
Statuto Comune di Bollengo
Titolo II - Organi Elettivi Capo II - La Giunta Comunale
Art. 27 - Composizione della Giunta Comunale
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di due e da un massimo di quattro Assessori;
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Possono essere nominati Assessori cittadini residenti non facenti parte del Consiglio Comunale che siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.