Art. 28 - Ruolo e Competenze. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini
Statuto Comune di Bollengo
Titolo II - Organi Elettivi Capo II - La Giunta Comunale
Art. 28 - Ruolo e Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione comunale ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non siano dalla legge riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco.
2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati.
3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta riferisce annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo del Consiglio al Consiglio stesso sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma.
5. La Giunta può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni successivi, pena la decadenza.