Art. 59 - Consultazioni Popolari. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi
Statuto Comune di Borgaro Torinese
Parte III - Partecipazione Popolare Capo I - Istituti della Partecipazione
Art. 59 - Consultazioni Popolari
1. Il Consiglio comunale di propria iniziativa ovvero su richiesta di un terzo dei propri componenti o di organismi di partecipazione o su proposta della Giunta, o di almeno cinquanta cittadini elettori delibera la consultazione diretta dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti e delle altre componenti sociali su provvedimenti di loro interesse.
2. L'Amministrazione comunale, qualora lo ritenga opportuno, può prevedere l'istituzione di consulte permanenti su materie di particolare interesse.
3. Le categorie economiche hanno la possibilità di essere consultate dall'Amministrazione comunale o dalle commissioni consiliari, anche su loro specifica richiesta, su questioni di particolare rilevanza che le riguardino.
4. Dette categorie e la forma della consultazione sono deliberati di volta in volta dal Consiglio comunale in modo da assicurare un'adeguata informazione e la più ampia partecipazione dei soggetti interessati.
5. Il risultato della consultazione deve essere riportato nelle deliberazioni adottate sull'argomento che ha formato oggetto della consultazione.
6. Un apposito regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.