Art. 60 - Diritti di Petizione e di Proposta. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi
Statuto Comune di Borgaro Torinese
Parte III - Partecipazione Popolare Capo I - Istituti della Partecipazione
Art. 60 - Diritti di Petizione e di Proposta
1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di presentare petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela d'interessi collettivi o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni e le proposte sono presentate in forma scritta al Sindaco che ne cura la trasmissione agli organi competenti. La proposta deve contenere il testo del provvedimento accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
3. La competente commissione consiliare ne garantisce, entro 60 giorni dalla presentazione, l'esame e decide sull'ammissibilità delle petizioni o delle proposte con facoltà di disporre l'audizione dei firmatari della petizione.
4. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità d'esercizio del diritto da parte dei cittadini.