Art. 65 - Referendum. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi
Statuto Comune di Borgaro Torinese
Parte III - Partecipazione Popolare Capo I - Istituti della Partecipazione
Art. 65 - Referendum
1. Sono ammessi Referendum consultivi e propositivi anche ad iniziativa dei cittadini, su questioni di interesse generale che riguardino materie di competenza dell'Amministrazione comunale nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
2. Il referendum è indetto quando lo richieda un numero pari almeno al dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste del Comune oppure quando sia deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere proposto o deliberato nell'anno precedente la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi al suo insediamento. E' ammessa la consultazione contestuale su più referendum di iniziativa comunale.
5. Sull'ammissibilità del referendum ad iniziativa dei cittadini, decide con le modalità previste dal Regolamento entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, il Consiglio comunale sentito il segretario comunale.
6. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento.