Art. 10 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Borgiallo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgiallesi
Statuto Comune di Borgiallo
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi Elettivi Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 10 - Commissioni Consiliari
1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le commissioni, distinte in: permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.