Comuni Italiani Art. 11 - Consiglieri. Statuto Comunale di Borgiallo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgiallesi

Statuto Comune di Borgiallo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 11 - Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti indipendentemente dalla lista di appartenenza.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta che il Consiglio ha adottato la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

 
Altri Articoli:
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Art. 10 - Commissioni Consiliari
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