Art. 29 - Diritti delle Associazioni. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini Capo II - Associazionismo e Volontariato
Art. 29 - Diritti delle Associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui č in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, su richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attivitā delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta.