Art. 30 - Contributi alle Associazioni. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini Capo II - Associazionismo e Volontariato
Art. 30 - Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associative.
2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle Associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.