Art. 31 - Volontariato. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini Capo II - Associazionismo e Volontariato
Art. 31 - Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale.
4. Il Comune può erogare alle associazioni di volontariato iscritte nell'albo comunale contributi economici o in natura secondo le modalità indicate nell'articolo precedente.