Art. 47 - Servizi Pubblici Comunali. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo III - I Servizi Pubblici Comunali
Art. 47 - Servizi Pubblici Comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti che devono fra l'altro individuare l'unità organizzativa responsabile del servizio.
3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.