Art. 48 - Forme di Gestione dei Servizi Pubblici. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo III - I Servizi Pubblici Comunali
Art. 48 - Forme di Gestione dei Servizi Pubblici
1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme: • in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuna nessun'altra forma • in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale • a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale • a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale • a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati • a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.