Art. 49 - Aziende Speciali. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo III - I Servizi Pubblici Comunali
Art. 49 - Aziende Speciali
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
3. L'ordinamento, la composizione, il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Lo statuto delle aziende speciale deve contenere i principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, assicurati dal presidente dell'azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e di gestione attribuiti al Direttore ed ai dirigenti. Il Presidente e gli amministratori dell'azienda sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e dotate di specifica competenza tecnica e/o amministrativa.