Art. 54 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo III - I Servizi Pubblici Comunali
Art. 54 - Accordi di Programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla propria competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurarne il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con il presente Statuto.