Art. 55 - Unioni di Comuni. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo III - I Servizi Pubblici Comunali
Art. 55 - Unioni di Comuni
1. In attuazione dei principi e delle norme della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale costituisce, sussistendone le condizioni, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi pił efficienti alla collettivitą.
2. Le unioni di Comuni sono enti locali per l'esercizio congiunto di una pluralitą di funzioni; sono regolate da un proprio statuto nel quale deve essere previsto che il Presidente sia un Sindaco, i componenti gli organi siano Assessori o Consiglieri con la garanzia della partecipazione delle minoranze.
3. L'unione ha autonomia regolamentare e ad essa compete il gettito di tasse, tariffe e contributi sui servizi da essa gestiti.