Art. 25 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi
Statuto Comune di Bricherasio
Parte Funzionale Titolo I: il Principio della Cooperazione Capo I: le Forme Associative
Art. 25 - Accordi di Programma
1. Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge, promuove la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'Amministrazione può dare priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.