Art. 13 - Adunanze del Consiglio. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi
Statuto Comune di Bussoleno
Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 13 - Adunanze del Consiglio
1 - Il Consiglio si riunisce con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati, nelle sedute di 2° Convocazione è sufficiente la presenza di quattro Consiglieri.
2 - Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle.
3 - Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge.
4 - Per gli atti di nomina è sufficiente salva diversa disposizione di legge, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti il più anziano di età.