Art. 14 - Deliberazioni degli Organi Collegiali. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi
Statuto Comune di Bussoleno
Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 14 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
1 - Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
2 - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei Servizi; la verbalizzazione degli atti delle sedute di Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3 - Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco.
4 - I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.