Art. 35 - Contributi alle Associazioni. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi
Statuto Comune di Bussoleno
Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Art. 35 - Contributi alle Associazioni
1- Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2- Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture beni e servizi in modo gratuito.
3- Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture beni e servizi dell'ente è stabilita da apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4- Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo Regionale.