Art. 36 - Volontariato. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi
Statuto Comune di Bussoleno
Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Art. 36 - Volontariato
1 - Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2- Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'ente e collaborare a progetti studi e sperimentazioni.
3- Il Comune si assicura che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse della collettività e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
4- Il Comune si impegna a verificare e controllare che le organizzazioni di volontariato non celino forme ed occasioni di lavoro nero ed occulto. Il Comune si impegna a non supplire ad eventuali fabbisogni di forze lavorative o a carenze nella pianta organica con l'azione dei gruppi di volontariato.