Art. 26 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Campiglione Fenile (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini campiglionesi e fenilesi
Statuto Comune di Campiglione Fenile
Titolo 2° - Ordinamento Strutturale Capo 2° - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 26 - Funzionamento della Giunta
1) L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
3) Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politicoamministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4) Le modalità di convocazione, di funzionamento e di votazione della Giunta sono stabilite con apposito regolamento.
5) In caso di assenza del Sindaco, la seduta è presieduta dal Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi, dall'assessore più anziano di età tra i presenti.