Art. 28 - Partecipazione Popolare. Statuto Comunale di Campiglione Fenile (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini campiglionesi e fenilesi
Statuto Comune di Campiglione Fenile
Titolo 2° - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini Capo 1° - Partecipazione e Decentramento
Art. 28 - Partecipazione Popolare
1) Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialitą e la trasparenza.
2) La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3) Il Consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalitą con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
4) Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
5) Ai fini di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale favorisce: a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni cittadine; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.