Art. 37 - Vicesindaco. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi
Statuto Comune di Candia Canavese
Titolo I - Organi del Comune
Art. 37 - Vicesindaco
(ex art. 40)
1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis della legge 55-1990 e s.m. e i..
2. Quando il Vicesindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede un assessore secondo l'ordine di età.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vicesindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.