Art. 38 - Divieto Generale di Incarichi e Consulenze. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi
Statuto Comune di Candia Canavese
Titolo I - Organi del Comune
Art. 38 - Divieto Generale di Incarichi e Consulenze
(ex art. 41)
1. Al Sindaco, al Vicensindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.