| 1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. 2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. 3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante. 4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto. 5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio. 6. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. Tali pareri devono pervenire all'Ente entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati. 7. Ciascuna associazione registrata ha diritto tramite il legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera. 8. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle associazioni. |