Art. 37 - Contributi alle Associazioni. Statuto Comunale di Fiorano Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini fioranesi
Statuto Comune di Fiorano Canavese
Titolo III° - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini Capo II° - Associazionismo e Volontariato
Art. 37 - Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto dall' Ente contributi in denaro o in natura devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.