| 1. Il Comune valorizza la partecipazione dei cittadini anche attraverso la costituzione di libere associazioni. 2. Le associazioni comunicano copia dello Statuto ed i nomi delle persone che le rappresentano. 3. Apposita commissione consiliare o, in difetto, i capigruppo valutano le finalità delle associazioni, senza poter fare alcuna discriminazione, e ne annotano la presenza nel registro delle associazioni, tenuto dal segretario comunale. 4. l rappresentanti delle associazioni partecipano alla vita del Comune mediante: a) attività consultiva: - il parere non vincolante, delle associazioni interessate per materia è richiesto ogniqualvolta si debbano deliberare programmi di competenza del Consiglio comunale, che abbiano incidenza con lo scopo della associazione; - il parere può essere richiesto dalla Giunta, sempre alle associazioni interessate per materia, quando debba decidere iniziative, manifestazioni o simili di particolare rilevanza; - le associazioni possono chiedere di essere sentite ogniqualvolta, indipendentemente dall'iniziativa comunale, ritengono di sottoporre problemi di interesse generale; b) attività partecipativa: - i rappresentanti delle associazioni, se numerose selezioni in ragione della loro importanza, fanno parte delle commissioni speciali costituite in base all'art. 6 dei presente Statuto; c) attività propositive: - le associazioni possono sottoporre alla Giunta proposte di deIiberazione. 5. La Giunta comunale provvede all'esame e decide o di farle proprie o di respingerle, motivando in tal caso le ragioni. |