| 1 . I cittadini residenti nel territorio comunale, o anche non residenti che siano portatori di interessi qualificati, hanno diritto di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste di informazione, istanze e proposte. 2. Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati all'organo o agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi. Nel caso non risulti alcuna indicazione in proposito, l'istanza, la petizione o la proposta vengono, per il tramite del Sindaco sottoposte all'attenzione del Consiglio comunale. 3. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli per legge espressamente riservati o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata attestazione del Presidente. 4. Il regolamento in accordo con quello per il funzionamento degli uffici stabilirà i criteri per l'individuazione del responsabile del procedimento nonché i criteri di cui all'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. In assenza di previsione regolamentare e comunque fino all'approvazione di questo, per responsabile del procedimento si intende il dipendente di più elevato livello adibito al servizio, reso mediante avviso affisso negli uffici comunali. 6. Il cittadino eventualmente impedito nell'accesso segnala la circostanza al segretario che prende i necessari provvedimenti. 7. Nel caso di persistenza viene fatta segnalazione al Sindaco. 8. Con ordine di servizio del segretario comunale sono disposte le ore, nelle giornate lavorative, di possibile accesso del pubblico agli uffici per l'esercizio del diritto di informazione. 9. Le istanze e le proposte devono essere valutate ed avere riscontro, sempreché siano riferite a competenze del Comune e/o rispondono all'esercizio di un diritto dei richiedente o propongano soluzioni nel pubblico interesse. |