Comuni Italiani Art. 49 - Dirigenti - Funzioni e Responsabilità. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Capo II - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 49 - Dirigenti - Funzioni e Responsabilità
1. Spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo agli Organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario.

3. Sono attribuiti ai Dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, tra i quali in particolare la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la responsabilità delle rispettive procedure; la stipulazione dei contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi; i provvedimenti in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio nonché i poteri di vigilanza edilizia; tutte le altre funzioni previste dalle norme in materia di direzione e organizzazione della pubblica amministrazione, nonché quelli agli stessi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

4. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. I Dirigenti, nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di lavoro e, salva restando la loro personale responsabilità in vigilando, possono delegare ai Responsabili delle unità organizzative che fanno parte della propria struttura l'esercizio di funzione e l'emanazione di singoli provvedimenti, anche ad efficacia esterna, nonché l'esecuzione di attività ad efficacia interna, in conformità ai criteri e alle modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione dei provvedimenti di competenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi, il Sindaco ha facoltà di procedere con le modalità di cui al precedente art. 21, comma 15 lettera d).

 
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