Comuni Italiani Art. 50 - Responsabilità Patrimoniale. Statuto Comunale di Monteu da Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montuesi

Statuto Comune di Monteu da Po

Titolo IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Capo II - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 50 - Responsabilità Patrimoniale
1. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dai soggetti di cui sopra, esso si rivale agendo contro di loro a norma di legge.

3. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione del beni comunali, nonché chiunque s'ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

4. Comunque per gli Amministratori e per il personale dell'Ente, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

 
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