| 1. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. 2. Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dai soggetti di cui sopra, esso si rivale agendo contro di loro a norma di legge. 3. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione del beni comunali, nonché chiunque s'ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. 4. Comunque per gli Amministratori e per il personale dell'Ente, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. |