| 1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste dall'art. 114 del T.U., in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le Leggi alle quali sono soggetti. 2. Il Consiglio Comunale, approva a tal fine, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. precedente unitamente allo Statuto del Consorzio. |