Art. 40 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Porte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini portesi
Statuto Comune di Porte
Parte II - Ordinamento Funzionale Titolo I - Organizzazione Territoriale e Forme Associative Capo II - Forme Collaborative
Art. 40 - Accordi di Programma
1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivitą di pił soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.