Art. 51 - Consorzi tra Enti Locali. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini
Statuto Comune di Alessandria
Titolo VII - Forme Associative e di Cooperazione
Art. 51 - Consorzi tra Enti Locali
1. Per la gestione associata di uno o più Servizi, il Comune può costituire Consorzi con altri Enti pubblici territoriali.
2. La costituzione dei Consorzi è deliberata dal Consiglio Comunale, che, a tal fine, approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la convenzione tra gli Enti aderenti, unitamente allo Statuto del Consorzio.